Una sentenza della Corte di Cassazione, la n. 24958/16 ha condannato una cooperativa che gestiva un asilo nido all’interno di un condominio. Motivo? La rumorosità ledeva la tranquillità degli altri condomini.
Spazi ampi e adeguati, correttamente strutturati, concepiti e realizzati a misura del bambino e delle sue esigenze, finalizzati alla sua formazione cognitiva ma con piena accoglienza degli aspetti ludici indispensabili per la sua crescita e per una sana interrelazione con i coetanei. È il contesto ideale – diremmo irrinunciabile – per una scuola dell’infanzia che voglia svolgere il suo ruolo con la necessaria e opportuna attenzione alle istanze dei bambini e dei loro genitori.
Purtroppo non sempre è così. Da quando le domande di iscrizione alle strutture pubbliche per bambini in età prescolare hanno ampiamente superato l’offerta, sono proliferate le iniziative private che, certamente lodevoli per buona volontà e capacità, hanno intrapreso attività nell’ambito della formazione dell’infanzia. Non sempre, però, nel rispetto delle regole civili.
Il 6 dicembre 2016, è stata depositata presso la Corte di Cassazione una sentenza, la n. 24958, che ha condannato l’attività di una cooperativa che gestiva un asilo nido all’interno di un condominio privato. E che dunque produceva una rumorosità che ledeva la tranquillità degli altri condomini.
La questione non è priva di controversie. La sentenza nasce dall’interpretazione dell’articolo 3 del regolamento del fabbricato in questione, ove si legge che l’uso dei singoli appartamenti non può essere “contrario alla tranquillità dell’intero fabbricato“. Avvalorata dall’affermazione di un consulente tecnico d’ufficio cui si è affidata la Corte d’Appello il quale, dopo gli opportuni rilievi, ha decretato che “le immissioni provenienti dall’asilo nido superano i limiti di normale tollerabilità in due degli appartamenti indagati”.
Su tale perizia, i gestori dell’asilo nido – i quali sono stati anche condannati al pagamento delle spese di giudizio – hanno obiettato che se la rumorosità dell’attività turbava la tranquillità di soli due appartamenti, ciò non corrispondeva all'”intero fabbricato” cui fa riferimento il regolamento condominiale. Di contro, la Cassazione ha osservato che il regolamento prescrive anche, più genericamente, che è “fatto divieto di destinare gli appartamenti ad esercizi rumorosi”.
“La struttura destinata all’infanzia, per quanto non possa essere ritenuta un mero baby parking, è inassimilabile a una famiglia media che vive nell’immobile con bambini piccoli.” si può anche leggere nella sentenza espressa dalla Corte di Cassazione. Dove vengono riportate altre considerazioni sui parametri normativi in materia.
Rattrista pensare alle conseguenze di tale decisione sui bambini che frequentavano l’asilo nido, sui loro genitori e sugli operatori che vi lavoravano. Ma la sentenza dissipa anche alcune delle tante ombre che offuscano un servizio per la comunità e che talvolta, invece, può arrivare a ledere i diritti della comunità stessa, se improntato all’improvvisazione o alla scarsa conoscenza delle regole.